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A Pescia le tasse restano invariate, sono confermati i tempi lunghi di pagamento e ci sono agevolazioni per le nuove attività

 

Dopo la sospensione dei pagamenti che ha visto il comune di Pescia uno degli enti che è venuto più incontro a cittadini e imprese in questa emergenza sanitaria, l'approvazione delle tariffe e delle tasse, sia pure in una congiuntura difficilissima, mantengono le tendenze evidenziate con i provvedimenti previsti con il bilancio di previsione che vanno per il contenimento delle Imu, imposta patrimoniale sugli immobili,  che mantiene le stesse aliquote, con l'importante e significativa eccezione dell'abbassamento di un punto percentuale dall'8,6 al 7,6 per mille per le nuove attività commerciali, almeno per il primo anno di attività. 

Per la TARI, la tassa sui rifiuti, sono confermate le tariffe del 2019, in attesa che l'autorità d'ambito territoriale per i rifiuti determini il piano economico finanziario 2020. In ogni caso l'amministrazione comunale ha previsto una serie di riduzioni per determinate categorie di utenze non domestiche a seguito delle sospensioni operate con i vari decreti ministeriali a causa del Covid-19.

Tutto questo significa che rimangono e sono confermate le agevolazioni previste dal regolamento TARI vigente e che erano state adottate nello scorso mese di dicembre, insieme al rinvio  a fine settembre tutti i pagamenti fiscali, con la prima rata TARI al 30 novembre, la seconda gennaio 2021 e la terza a marzo 2021.

Per quanto riguarda la COSAP, viene prevista una riduzione del 60% del canone per i nuovi mercati, nella sola fase sperimentale. Ci sono poi una serie di esenzioni per il mondo scolastico, terzo settore e onlus.

In generale viene confermata l'impostazione del nuovo bilancio di previsione emanato in una fase in cui il covid non aveva manifestato tutta la sua violenza. In sintesi,  le tasse rimangono del tutto inalterate, mentre sono confermate le agevolazioni per IMU e TARI, in un percorso di continuo consolidamento dei conti comunali, mentre continua il miglioramento dell'offerta dei servizi e  la massiccia dose di investimenti a tutti i livelli.

IMU

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del DL. 201/2011 classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9   6  per mille.

Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri" 9,6  per mille.

Aliquota per le medesime categorie ove vi sia insediata una  nuova attività di natura commerciale  7,6 per mille per il solo anno 2020.

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate con regolare  contratto di locazione 10,3 per mille.

Aliquota per l'abitazione ( e relative pertinenze ammesse ) escluse categorie A1 A/8 E A/9 concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado sia ascendente che discendente, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica(secondo il dettato art. 1 c.10 della legge di stabilità 2016)  10.3 per mille  - Riduzione della base imponibile del 50%.

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato (art. 1 c. 53 legge stabilità 2016) 10,3 per mille - Riduzione dell'imposta del 25%.

Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra 10,6 per mille .

La legge 160/2019 ha abrogato la Tasi e  gli immobili merce ed i fabbricati rurali strumentali , a decorrere dal 01/01/2020 sono assoggettati all'IMU.

Aliquote:

Viene mantenuta un'aliquota ridotta 1.00 per mille.

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del d.l. 201/2011

Viene proposta aliquota del 2.5 per mille  per i fabbricati (così detti fabbricati merce) costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.


TARI

Confermate le tariffe Tari 2019 ai sensi dell'art. 107 co. 5 del d.l. 18/2020 (Cura Italia)

Agevolazioni per il solo anno 2020 per Covid

Riduzioni Covid  per le utenze non domestiche di cui alla delibera arera 158/2020:

obbligatorie :

Riduzione 15% p.v. tariffa utenze non domestiche collocate nella tab. 1a  delibera Arera 158/2020

Riduzione 25% p.v. tariffa utenze non domestiche collocate nella  tabella 1b delibera Arera 158/2020

facoltative :

Riduzione 15% p.v. tariffa  utenze non domestiche collocate nella  tabella 2 delibera Arera 158/2020, con sospensione di attivita'( da documentarsi)  da 30 a 45 gg.

Riduzione 20% p.v. tariffa utenze non domestiche collocate nella  tabella 2 delibera Arera 158/2020, con sospensione di attivita'( da documentarsi)  superiore a gg. 45 .

Riduzione 15% p.v. tariffa  utenze non domestiche collocate nella tabella 3 delibera Arera 158/2020, con sospensione di attivita'( da documentarsi)  non inferiore a gg. 30  gg

Si escludono dalle agevolazioni covid facoltative ai sensi della delibera Arera 158/2020 gli utenti non domestici inseriti  nella tab.2 ed appartenenti alle seguenti categoria tariffarie ex. dpr.158/99

cat. 11 (uffici e agenzie)

cat. 12 (banche istituti credito)



RATE TARI

1°rata  30 novembre 2020

2°rata  31 gennaio 2021

3° rata  31 marzo 2021



COSAP

Mercati e Posteggi

Per le occupazioni effettuate nell'ambito di nuovi mercati cittadini, realizzati in forma sperimentale il canone determinato con le modalità di cui al presente articolo è ridotto per tutta la durata della sperimentazione del 60% La sperimentazione si conclude con specifico atto dell'Amministrazione Comunale;

Esenzioni

f) le occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni ed iniziative effettuate dalle istituzioni scolastiche pubbliche, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460, e dagli enti non commerciali ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, che siano strettamente inerenti all'attività dell'istituzione, dell'organizzazione o dell'ente. L'esenzione si applicherà a condizione che l'ente del Terzo Settore dimostri l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 117/2017.

Modalità versamento del canone per le occupazioni temporanee (AGEVOLAZIONI COVID PER MERCATI SETTIMANALI PER IL SOLO ANNO 2020)

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, per il solo anno 2020,  il pagamento del canone annuale per le occupazioni  relative al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 26  è effettuato alle seguenti scadenze:

Per il settore merceologico diverso da quello alimentare il versamento è effettuato  in 3 rate alle seguenti scadenze:  30 novembre-31 gennaio-28 febbraio.

Per il settore alimentare il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 31 ottobre.

Su richiesta del titolare di posteggio è consentita la rateizzazione in n. 3 rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze: 31 ottobre; 30 novembre; 31 dicembre a condizione che il richiedente non presenti situazioni di morosità pregresse.

 
 

 
 
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