Il Sindaco di Pescia, con atto n. 27 del 12.12.2022 ORDINA IL DIVIETO:
- DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a mt.150 da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali d'affezione (canili, etc ).
- DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, scuole, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche.
- DI UTILIZZARE articoli pirotecnici, diversamente da quanto prescritto in etichetta, in luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico, in luoghi privati laddove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti.
- DI VENDERE gli articoli pirotecnici di categoria europea F4, (IV cat . italiana) definiti articoli pirotecnici di uso professionale, non vendibili presso esercizi di minuta vendita anche se in possesso di licenza di polizia (DM 16 agosto 2016), e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (COBRA, LUPO 26, BLACK THUNDER, BOMBER 77 E SIMILARI) (Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un
contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo), e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6 (Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo) del D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123, poiché tali soggetti devono essere in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 101 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie
del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’articolo 47 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all’articolo 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Tale ordinanza rimane in vigore dal 15 dicembre 2022 al 08.01.2023.