Conl' attuazione dell'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 il quale ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Le novità più rilevanti, contenute nel provvedimento, riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui al citato art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo presentandosi direttamente all'Ufficio Anagrafe, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
I.che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
II.che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
III.che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
IV.che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
I commi 4 e 5 del decreto-legge di cui sopra disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Il successivo comma 5 prevede, oltre all'adozione del regolamento di cui si è fatto cenno, che in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente.
L'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.