Si ricorda inoltre che già in base all'art. 2 comma 1 del D.L. n. 102 del 31/8/2013, non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Diversamente da quanto è avvenuto in occasione della prima rata
In pratica, si calcola prima l'imposta che sarebbe dovuta con aliquota 5,5 per mille togliendo la detrazione, poi si calcola l'imposta con l'aliquota di legge del 4 per mille togliendo la detrazione. Si procede quindi al versamento del 40% calcolato sulla differenza fra le due imposte.
Non è previsto l'invio di alcun bollettino e ogni cittadino dovrà provvedere come al solito a compilare il proprio modulo F24.
Il versamento di questa parte dell'imposta dovrà essere effettuato obbligatoriamente entro il 24 gennaio 2014.