Si ricorda che, a norma dell'art. 7comma 6 della L. 515/1993 e dell'art. 13 L. 96/2012, i candidati alla carica diSindaco o Consigliere comunale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di rendiconto delle spese elettorali, ovvero alla presentazione di dichiarazione negativa in ordine a tali spese. A tale obbligo, ai sensi del comma 7 del citato art. 7 sono tenuti anche i candidati non eletti.
Tale dichiarazione deve essere presentata, entro tre mesi dalla proclamazione, al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Firenze eal Presidente del Consiglio comunale. I candidati che spendono meno di 2.500,00 euro avvalendosi di denaro proprio non hanno l'obbligo di avvalersi del mandatario elettorale.
In caso di mancato deposito della dichiarazione al Collegio di Garanzia nei termini prescritti, lo stesso Collegio, previa diffida, applica la sanzione pecuniaria da cinquanta a duecento milioni di lire (Euro 25.822 / 103.291) ex art. 15 comma 5 L.515/1993.
Inoltre, a norma dell'art. 12 L. 515/1993 i rappresentanti di partiti, movimenti,liste e gruppi di candidati, devono presentare alla Sezione Regionale Toscanadella Corte dei conti, il consuntivo delle spese per la campagna elettorale ealle relative forme di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli; copia del consuntivo va depositata anche presso l'Ufficio Elettorale Centrale.
Il mancato deposito del consuntivo nei termini prescritti è punito, ex art. 13 comma 7 L.96/2012 con la sanzione pecuniaria da 50.000,00 a 500.000,00 euro.
Per quanto concerne le dichiarazioni dei candidati, sul sito internet comunale sono stati predisposti modelli di dichiarazione negativa ("A") e dichiarazione con rendiconto ("B"), che potranno essere liberamente scaricati dagli interessati, fermo restando che tali modelli sono puramente indicativi.
A norma dell'art. 7 commi 6 e 7 del vigente Statuto comunale, le dichiarazioni di cui all'art. 7 comma 6 L. 515/93 saranno pubblicate sul sito internet comunale.