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Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Le amministrazioni pubbliche possono adempiere all'obbligo di pubblicazione mediante l'indicazione, sul proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla banca dati www.consulentipubblici.gov.it che detiene tutte le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti a soggetti esterni, dati comunicati dal Comune.
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 15, comma 1, comma 2
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dicollaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermirestando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi ((...))di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ((...)) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.