Chi deve pagare
L'IMU è dovuta da tutti i soggetti possessori di immobili (fabbricati, terreni ed aree fabbricabili) .
Esclusioni dall'imposta municipale propria
L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sono da considerarsi pertinenza dell'abitazione principale solo i fabbricati iscritti in catasto alle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (il massimo delle pertinenze ammissibili è quindi di tre), con esclusione delle abitazioni principali classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
L'imposta municipale propria non si applica,altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinatiad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decretolegislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
e) terreni agricoli e non agricoli come da specificazione del MEF.
f) fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola.
g) gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
h) gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purchè gli immobili stessi non risultino locati o o dati in comodato d'uso (art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014).
i) immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
Per cosa si deve pagare
L'Imposta Municipale Propria è dovuta:
Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
RIDUZIONI
Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta dovuta sulla basedelle aliquote stabilite dal comune, è ridotta al 75 per cento
La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 % :
La stessa riduzione viene applicata anche alle pertinenze purché indicate nell'atto di comodato, precisando che pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
I requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione sono i seguenti:
La presente informativa non è da ritenersi esaustiva, per maggiori informazioni consultare la Risoluzione N. 1/DF/2016 e l'Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015.
Come si determina il valore imponibile
Il valore imponibile degli immobili si determina nel modo seguente:
FABBRICATI
CATEGORIE CATASTALI |
VALORE |
---|---|
Gruppo catastale A con esclusione della cat. catastale A/10 |
Rendita catastale x 1.05 x 160 |
Categoria catastale A/10 |
Rendita catastale x 1.05 x 80 |
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 |
Rendita catastale x 1.05 x 160 |
Categoria catastale C/1 |
Rendita catastale x 1.05 x 55 |
Categorie catastali C/3 - C/4 - C/5 |
Rendita catastale x 1.05 x 140 |
Gruppo catastale D con esclusione della cat. catastale D/5 |
Rendita catastale x 1.05 x 65 |
Categoria catastale D/5 |
Rendita catastale x 1.05 x 80 |
Gruppo catastale B |
Rendita catastale x 1.05 x 140 |
Aree Fabbricabili: Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione
Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato
E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
Aliquote Imposta Municipale Propria approvate con Delibera di C.C. 26 n. del 28.03.2017
Le aliquote sono:
IMMOBILI |
ALIQUOTE |
---|---|
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze A/1, A/8 ed A/9 |
6 per mille |
Aliquota per immobili di categoria catastale C1-C3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri" |
9,6 per mille |
Aliquota abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado sia ascendente che discendente a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti all'iscrizione anagrafica |
8,6 per mille |
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) escluse Categorie catastali A/1,A/8 A/9 concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta secondo il dettato art. 1 comma 10 legge stabilità 2016 |
8,6 per mille Riduzione base imponibile del 50% |
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate con regolare contratto di locazione. |
10,3 per mille |
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra |
10,6 per mille |
CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:
IBANIT 06 X 06260 24911 000046005C01
BIC CRFI IT 3P
INTESTATO: COMUNE DI PESCIA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA TESORERIA COMUNALE
QUANDO PAGARE
Il versamentodella IMU, per l'anno 2017, deve essere effettuato entro i seguenti termini:
1^ rata16 giugno 2017 versando il 50% della tassa complessivamente dovuta sulla base delle aliquote approvate dal Comune con delibera n. 26 del 28.03.2017.
2^ rata a saldo16 dicembre 2017
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017.
IMPORTO MINIMO
L'IMU non è dovuta se inferiore a € 6,00 su base annua.
RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017
Ilcontribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa,le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue:
Sanzione ravvedimento sprint : 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
Sanzione ravvedimento breve: 1,5%se il pagamento avviene tra il 15′ ed il 30′ giorno;
Sanzione ravvedimento intermedio: 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.,
Sanzione ravvedimento lungo: 3,75%(1/8 del 30%) se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla violazione.
Naturalmente, la sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali.
Come si paga
L'Imposta Municipale Propria si paga esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario. I codici tributo utilizzabili per il pagamento dell'acconto sono:
IMMOBILI |
CODICE TRIBUTO |
---|---|
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9) |
3912 |
Altri fabbricati |
3918 |
Terreni |
3914 |
Aree fabbricabili |
3916 |
IMU altri fabbricati |
3918 |
IMU fabbricati D - quota statale |
3925 |
IMU fabbricati D - quota comunale |
3930 |
Dichiarazioni e comunicazioni
Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, è il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote deliberate per l'anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative della tassa per casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ed alla normativa nazionale che regola il Imposta Municipale Propria (IMU).
Ufficio Tributi - Piazza Mazzini 17 51017 PESCIA Telefono 0572492275 - 0572492278 Fax 0572492274 |
Per l'espletamento delle pratiche inerenti l' IMU ovvero per informazioni i contribuenti dovranno prenotarsi , al seguente numero telefonico 0572 4920. |
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