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LEGGE REGIONALE 73 DEL 27 DICEMBRE 2018

CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI GRAVI

 
 

"Contributo per famiglie con figli minori disabili gravi"

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale per il triennio 2019 - 2021 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ei diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo annodi età nell'anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma1. sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2019 di riferimento del contributo. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regionec he provvede ai relativi pagamenti.
4. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1°
gennaio 2017;
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore ad euro 29.999,00;
d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto deldirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di validità.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali posto in piazza Obizzi , piano terra,  nei seguenti giorni:

lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì dalle ore  15.00-17.00

oppure telefonare al seguente numero telefonico: tel. 0572 492357


 
 
 
 
 
 

 
 
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