Si informa la cittadinanza che il Sindaco di Pescia ha emesso ordinanza n. 14 del 18.02.2019 con a partire dal giorno 19-01-2019 e fino al giorno 28-02-2019 compreso, negli immobili ubicati ad una altitudine inferiore a metri 200 s.l.m. (metri duecento sul livello del mare), è fatto divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento. (divieto di utilizzo di legna in camini e caminetti domestici aperti o stufe tradizionali per il riscaldamento domestico, a meno che questi non siano l´unica fonte di riscaldamento dell´abitazione).
Nel contempo invita la cittadinanza ad attuare una serie di "comportamenti virtuosi" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:
- ridurre a 9 (nove) ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento, nonché diminuire a 18°C (diciotto) la temperatura impostata nei suddetti impianti;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi; provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate
(autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.)
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti
- utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling)
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini
Si informa che:
· che resta in vigore l'Ordinanza del sindaco di Pescia n° n° 25 del 29-10-2018 con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto e l'abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nel periodo 01/11/2018 - 31/03/2019, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt slm, così come previsto dal Modulo 1, Parte Quinta della Delibera della Giunta Regionale Toscana n.814/2016
· che il mancato rispetto delle ordinanze emanate dal Sindaco sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18-8-2000 e dalle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili compreso l'articolo 650 del codice penale per violazione a provvedimenti dati dall'autorità per ragione d'igiene