L'IMU a decorrere dall'01/01/2012Â sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29/03/2019 sono state approvate le aliquote dell'imposta per l'anno 2019
Tabella aliquote: |
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Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del DL. 201/2011 classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9 |
6 per mille |
Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri" Aliquota per le medesime categorie ove vi sia insediata una nuova attività de natura commerciale |
9,6 per mille 8,6 per mille (limitatamente al primo anno di attività) |
Aliquota per l'abitazione e relative pertinenze locate con regolare contratto di locazione |
10,3 per mille |
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato (art. 1 comma 53 legge stabilità 2016) |
10,3 per mille Ridotta del 25% |
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) escluse Categorie catastali A/1, A/8 A/9 concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta secondo il dettato art. 1 comma 10 legge stabilita 2016 |
10,3 per mille Riduzione base imponibile del 50% |
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra |
10,6 per mille |
Sono esenti dall'imposta le seguenti tipologie di immobili:
Nota:Â
(*)le pertinenze dell'abitazione principale sono costituite da immobili appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed è consentito considerare come pertinenza al massimo un immobile per ciascuna categoria.
 Ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è assimilato all'abitazione principale, l'unico immobile posseduto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché lo stesso non risulti locato o dato in comodato d'uso;
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità ) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale , ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431) l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune nella misura del 75% quindi con una riduzione del 25%.
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell'anno successivo in cui si sono verificate le variazioni), a pena decadenza del beneficio).
La dichiarazione IMU deve essere altresì presentata nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate ai fini ICI nonché nei casi in cui si siano verificate variazione che, non sono comunque conoscibili, dal Comune.
Se il giorno della scadenza cade di sabato o domenica il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F24. utilizzando i seguenti codici tributo:
Codici tributo: |
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Abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9) |
3912 |
Altri fabbricati |
3918 |
Terreni |
3914 |
Aree fabbricabili |
3916 |
IMU altri fabbricati |
3918 |
IMU fabbricati D- quota statale |
3925 |
IMU fabbricati D- quota comunale |
3930 |
Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario o con bonifico bancario:
IBANÂ IT 30J0306924904000100046005
BICÂ BCITITMM
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