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IMU 2019

 

L'IMU a decorrere dall'01/01/2012 sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI)

Presupposto

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

IMU 2019

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29/03/2019 sono state  approvate le aliquote dell'imposta per l'anno 2019

Tabella aliquote:
 
Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del DL. 201/2011 classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9
6 per mille
Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri"
Aliquota per le medesime categorie ove vi sia insediata una nuova attività de natura commerciale
9,6 per mille


8,6 per mille (limitatamente al primo anno di attività)
Aliquota per l'abitazione e relative pertinenze locate con regolare contratto di locazione
10,3 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato (art. 1 comma 53 legge stabilità 2016)
10,3 per mille
Ridotta del 25%
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) escluse Categorie catastali A/1, A/8 A/9 concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta secondo il dettato art. 1 comma 10 legge stabilita 2016
10,3 per mille
Riduzione base imponibile del 50%
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra
10,6 per mille

Immobili esenti

Sono esenti dall'imposta le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze (*), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari e relative pertinenze* appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 2014/2011;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali nonché quelli ricadenti nelle aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati con la circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993.
 

Nota: 
(*)le pertinenze dell'abitazione principale sono costituite da immobili appartenenti alle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7 ed è consentito considerare come pertinenza al massimo un immobile per ciascuna categoria.
 Ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è assimilato  all'abitazione principale, l'unico immobile  posseduto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché lo stesso non risulti locato o dato in comodato d'uso;
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • che il contratto sia registrato;
  • che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale , ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431) l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune nella misura del 75% quindi con una riduzione del 25%.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell'anno successivo in cui si sono verificate le variazioni), a pena decadenza del beneficio).
La dichiarazione IMU deve essere altresì presentata nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate ai fini ICI nonché nei casi in cui si siano verificate variazione che, non sono comunque conoscibili, dal Comune.

Versamenti

  • entro il 16.06. versamento in acconto
  • entro il 16.12. versamento a saldo


Se il giorno della scadenza cade di sabato o domenica il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F24. utilizzando i seguenti codici tributo:

Codici tributo:
 
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3912
Altri fabbricati
3918
Terreni
3914
Aree fabbricabili
3916
IMU altri fabbricati
3918
IMU fabbricati D- quota statale
3925
IMU fabbricati D- quota comunale
3930
 

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario o con bonifico bancario:
IBAN  IT 30J0306924904000100046005
BIC  BCITITMM
INTESTATO: COMUNE DI PESCIA- INTESA SANPAOLO SpA - TESORERIA COMUNALE

 
 
 
 
 
 

Dove rivolgersi

Ufficio Tributi - Piazza Mazzini 17 51017 Pescia
Telefono 0572 492275 - 0572 492278
Fax 0572 492274

 
 

 
 
 
 
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